In Sardegna da sabato 4 gennaio 2025 avranno inizio i "saldi invernali", dureranno per 60 giorni.
Saldi invernali in Sardegna dal 4 gennaio 2025
Saldi invernali in Sardegna: In Sardegna dal 4 gennaio 2025 avranno inizio i "saldi invernali", dureranno fino ai primi di marzo 2025.
Gennaio sta arrivando e con esso anche i tanto attesi sconti di fine stagione. I saldi invernali 2025 inizieranno il prossimo 4 gennaio nella maggior parte delle regioni, con una durata media di circa 60 giorni.
Il calendario dei saldi invernali 2025
Di seguito il calendario ufficiale con le date di inizio e fine dei saldi invernali 2025, divise per regione, e le disposizioni adottate in merito alle vendite promozionali.
Regioni | Saldi | Vendite promozionali |
---|---|---|
Abruzzo | 4 gennaio per 60 giorni | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
Basilicata | 4 gennaio - 1 marzo | con divieto delle vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
Calabria | 4 gennaio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi |
Campania | 4 gennaio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
Emilia Romagna | 4 gennaio - 4 marzo per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
Friuli Venezia Giulia | 4 gennaio - 31 marzo | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
Lazio | 4 gennaio per 6 settimane | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
Liguria | 4 gennaio - 17 febbraio per 45 giorni | con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi |
Lombardia | 4 gennaio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
Marche | 4 gennaio - 1 marzo | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
Molise | 4 gennaio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo della data inizio saldi |
Piemonte | 4 gennaio per 8 settimane | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
Puglia | 4 gennaio - 28 febbraio | con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi |
Sardegna | 4 gennaio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 40 giorni prima della data inizio saldi |
Sicilia | 4 gennaio - 15 febbraio | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
Toscana | 4 gennaio per 60 giorni | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
Umbria | 4 gennaio per 60 giorni | con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno |
Valle d'Aosta | 2 gennaio - 31 marzo | con divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi |
Veneto | 4 gennaio - 28 febbraio | con divieto vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio saldi |
Trento e Provincia | per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi |
ALTO ADIGE | |
Distretto di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina | |
Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Fiè, Sarentino, Appiano, Caldaro, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante |
dall'8 gennaio al 5 febbraio |
Tires, Castelrotto, Renon, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena | dall'8 marzo al 5 aprile |
Distretto di Merano e Burgraviato | |
Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio d'Ultimo, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno | dall'8 gennaio al 5 febbraio |
Distretto Valle Isarco e Alta Valle Isarco | |
Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz-Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies | dall'8 marzo al 5 febbraio |
Distretto Val Pusteria | |
Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo-Tesido, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto | dall'8 marzo al 5 febbraio |
Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara | dall'8 marzo al 5 aprile |
Distretto Val Venosta | |
Curon Venosta (tranne Resia e San Valentino alla Muta), Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales (tranne Maso Corto) | dall'8 marzo al 5 febbraio |
Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta | dall'8 marzo al 5 aprile |
Si ricorda che qualunque tipo di prodotto in saldo deve essere proposto con il medesimo prezzo in vigore negli ultimi 30 giorni. Da segnalare, inoltre, che sono raddoppiate da 5 a 10 milioni le multe dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette.
Ricordiamo che - previa consultazione con gli Enti Locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio - alle singole regioni è affidata la possibilità di definire le seguenti condizioni:
- modalità di svolgimento dei saldi;
- pubblicità per una corretta informazione dei consumatori;
- periodo e durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
Saldi chiari e sicuri
Come per lo scorso anno sono confermate le modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione, che dovranno avvenire secondo una serie di regole sintetizzate nel decalogo dei "saldi chiari e sicuri".
In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:
- CAMBI - la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;
- PROVA DEI CAMBI - non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;
- PAGAMENTI - le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;
- PRODOTTI IN VENDITA - i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
- PREZZI - obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
- MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI - sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.
Curiosità sulla parola saldi
Ma perché le vendite di fine stagione si chiamano saldi? Questa parola è entrata ormai nel gergo comune con una qualifica ben precisa, ma in realtà è strettamente connessa ad un lessico commerciale. Il termine "saldi" indica, infatti, la differenza tra le entrate e le uscite, nonché un "saldo" positivo o negativo; motivo per cui i saldi sono la merce che non è stata venduta in un negozio a fine stagione e la vendita stessa dell'invenduto.
Guida all'acquisto sicuro
Di seguito le regole di base per Saldi chiari e sicuri, curate da Federazione Moda Italia-Confcommercio:
- Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto.
- Prova dei capi: non c’è obbligo. È rimesso alla discrezionalità del negoziante.
- Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless.
- Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.
- Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.