Covid 19 Fase 2
APPROVATO DECRETO LEGGE QUADRO
Dal 18 maggio al 31 luglio 2020
Il Cdm della notte ha approvato la legge Quadro che traccia il contesto normativo in cui avverranno le riaperture delle attività economiche e produttive nelle Regioni.
Ecco una sintesi a cura della Protezione CIvile di Nuoro
SPOSTAMENTI
- A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione.
- Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali.
- È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena.
RISTORANTI E BAR
- locali potranno riaprire rispettando la distanza di 1 metro tra i clienti.
- Mascherina obbligatoria per il personale e per i clienti, quando non siedono al tavolo a consumare.
- Viene suggerito di privilegiare la prenotazione e il servizio all’esterno, favorire il ricambio d’aria, e di escludere la funzione di ricircolo dell’aria per i condizionatori.
STABILIMENTI E SPIAGGE
- La distanza minima che le persone dovranno rispettare è sempre di almeno un metro, anche in spiaggia.
- Gli ombrelloni negli stabilimenti balneari saranno disposti ogni tre metri l’uno dall’altro, in modo da avere intorno a se circa 10 metri quadri di spazio. Gli stabilimenti balneari dovranno farsi carico di disinfettare lettini e sdraio a ogni cambio di persona e a fine giornata.
- Si potrà fare il bagno, nuotare, fare surf e giocare a racchette. Più complicato sarà fare una partita a beach volley.
- Per quanto riguarda le SPIAGGE LIBERE, la responsabilità del rispetto delle regole sarà individuale anche se potrebbe esserci del personale a sorvegliare la situazione.
PARRUCCHIERI, BARBIERI ED ESTETISTI
- Obbligatorio l’uso di mascherine senza valvola e visiere protettive per gli estetisti.
- Vietati l’uso di sauna, bagno turco e idromassaggio.
- Non sarà possibile trattenersi nei locali oltre il tempo necessario al servizio.
*Si dovrà seguire il protocollo INAIL per la sicurezza
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO
- Anche per i negozi di abbigliamento vale la regola di un metro di distanza e dell’obbligo di indossare la mascherina.
- Tutti i clienti all’ingresso dovranno indossare dei guanti per toccare i vestiti che si intende toccare o provare.
*Si dovrà seguire il protocollo INAIL per la sicurezza
PALESTRE
- Si dilata la distanza interpersonale che bisogna rispettare nelle palestre durante l’attività fisica: almeno 2 metri.
- Il personale dovrà fare attenzione a mantenere gli spazi ben areati e puliti.
PISCINE
- Per le piscine è previsto il distanziamento di un metro, con particolare attenzione agli spogliatoi: indumenti ed effetti personali vanno tenuti chiusi in borsa.
- Lettini, sdraio, ombrelloni regolarmente disinfettata a ogni cambio turno e a fine giornata.
- Per le zone solarium e in acqua è prevista un’area di 7 metri quadrati a persona.
- Le norme si riferiscono alle piscine pubbliche, a quelle aperte al pubblico, a quelle inserite in agriturismi e campeggi e ai parchi acquatici.
ALBERGHI E AGRITURISMI
- Per alberghi e agriturismi la questione più importante sarà la ventilazione e l’areazione: quindi il personale dovrà preoccuparsi di garantire periodicamente l’aerazione naturale, aumentare la manutenzione e sostituzione dei filtri, cambiare l’aria da un’ora prima a un’ora dopo l’accesso del pubblico.
- Nelle aree in cui è prevista meno ventilazione, sarà sconsigliata la sosta, come per i corridoi e ascensori. Resta obbligatoria anche qui la mascherina.
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Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 46
16 Maggio 2020
Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 15 maggio 2020, alle ore 13.00 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro.
DELIBERAZIONI A NORMA DEL TESTO UNICO SUGLI ENTI LOCALI
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
- Spostamenti
- A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
- Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
- Attività economiche e produttive
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
- Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.